Il BIM è oramai una realtà consolidata nel settore dei lavori pubblici.

Il percorso di introduzione della metodologia BIM nelle opere pubbliche è iniziato con le norme UNI 11337 ed è proseguito poi con il vecchio Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), il Decreto BIM (il D.M. 560/2017 aggiornato con il D.M. 312/2021) e la contestuale definizione di predeterminati scaglioni in funzione degli importi a base di gara.
Il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) conferma l’impostazione già data dal precedente impianto normativo: sarà obbligatorio procedere con modalità BIM per tutti gli appalti superiori a un milione di euro.

L’art. 43 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono obbligatoriamente adottare strumentazione digitale adeguata.

L’allegato I.9 (“Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) fornisce precise indicazioni.

In buona sostanza, si avrà l’obbligo di adozione BIM dal 2025 quando sussistano le seguenti condizioni:

  • Importo a base di gara superiore a un milione di euro;
  • Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni;
  • interventi su costruzioni esistenti.

Non sarà invece necessario nel caso di:

  • Importi inferiori a un milione di euro;
  • Interventi di manutenzione ordinaria;
  • Interventi di manutenzione straordinaria;

Il tutto a meno che gli interventi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale. È data continuità all’utilizzo del BIM ed all’aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, nei casi in cui sia già stato operato in BIM.

Lo stesso articolo 43 del nuovo Codice conferma la volontà del legislatore di voler incentivare l’uso del BIM, con la previsione di punteggi premiali e anche in questo caso la finalità dovrebbe essere tutelare la spesa pubblica.

Il comma 2 specifica in maniera esplicita che la stazione appaltante, anche se non obbligata, può adottare la metodologia BIM a sua discrezione e prevedere addirittura punteggi premiali.

Di seguito si riporta uno stralcio delle principali norme di riferimento riguardanti il BIM.

Codice Appalti – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Art. 43

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Comma 2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.

Decreto BIM – (Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560) – >Art. 4

Interoperabilità

Comma 1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati  multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti.

Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

Comma 2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M 2 agosto 2021, n. 312.

Quando diventa obbligatorio appaltare in BIM?

Il D.M. 312/2021 introduce una tempistica (confermata dal nuovo Codice Appalti) sull’obbligatorietà dell’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici.

L’obbligatorietà del BIM viene fissata secondo il seguente calendario:

  • 1° gennaio 2023 gare di importo uguale o superiore a 5,35 milioni di euro per le opere di nuova costruzione gli interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.
  • 1° gennaio 2025 gare di importo uguale o superiore a 1 milione di euro per le opere di nuova costruzione gli interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Quali sono gli adempimenti preliminari per poter bandire Appalti BIM?

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti – prevista per luglio 2023 – la metodologia BIM diventerà una realtà consolidata nella normale amministrazione di un appalto pubblico.

L’art. 43 e l’allegato I.9 del nuovo Codice Appalti sanciscono l’obbligatorietà per tutte le Stazioni Appaltanti di adottare un sistema di gestione BIM al fine di razionalizzare le attività di progettazione e di verifica, oltre che di realizzazione, delle opere.

Rispetto al precedente impianto del vecchio Codice, ove si parlava di “metodi e strumenti elettronici specifici”, il nuovo codice parla di “gestione informativa“, più in linea alle norme internazionali sul BIM.

Le stazioni appaltanti – prima di intraprendere qualsiasi processo BIM per i singoli appalti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere – devono necessariamente programmare le attività di seguito analizzate:

  • Atto organizzativo
    Redigere e adottare un Atto Organizzativo che espliciti le modalità di gestione BIM di tutte le fasi di un contratto pubblico, dall’affidamento alla sua esecuzione, nonché del ciclo vita del patrimonio.
  • Piano di formazione
    Definire e adottare un piano di formazione specifica del personale diversificata per ruoli ricoperti, con particolare riguardo ai profili del BIM Manager e del CDE Manager d’ufficio e ai vari BIM Coordinator incaricati per ciascun appalto.
  • Dotazione hardware e software
    Definire e adottare un piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software conforme ai processi gestiti dalla S.A.
  • Capitolati informativi
    Predisporre un documento che definisca le specifiche tecniche del progetto, le modalità di sviluppo dei modelli informativi dell’opera, le specifiche tecniche per la produzione e lo scambio dei dati.
  • Ambiente di Condivisione Dati
    Acquisire un Ambiente di Condivisione Dati per mezzo di una piattaforma collaborativa digitale conforme agli standard in materia di sicurezza dei dati e di gestione dei flussi informativi.
  • Modelli openBIM IFC
    Adottare modelli informativi orientati a oggetti (modelli openBIM IFC) e condivisi tra i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione.

Cos’è un atto organizzativo BIM della pubblica amministrazione?

Un atto organizzativo BIM della pubblica amministrazione è un documento che stabilisce le modalità di utilizzo del BIM (Building Information Modelling/ Management) nei processi interni all’ente pubblico e nello svolgimento delle sue attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare. L’atto organizzativo BIM definisce le linee guida per l’implementazione del BIM all’interno della pubblica amministrazione, specificando ad esempio i requisiti minimi per l’elaborazione di modelli BIM, le procedure per la gestione dei dati, le responsabilità dei diversi attori coinvolti, le modalità di formazione e aggiornamento del personale.
Questo tipo di documento è stato introdotto in Italia con il Decreto Ministeriale n. 560/2017 “Decreto BIM”, che ha definito l’obbligatorietà dell’utilizzo del BIM per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche. L’atto organizzativo BIM è quindi uno strumento fondamentale per garantire la corretta applicazione del BIM all’interno della pubblica amministrazione e per favorire una cultura della collaborazione e della condivisione delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Cosa contiene un atto organizzativo?

Il Decreto BIM fissa quale terzo adempimento preliminare l’adozione (e con l’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti anche l’attuazione) di un atto organizzativo che espliciti le modalità di conduzione, controllo e gestione in ambiente BIM di tutte le fasi di sviluppo di un contratto pubblico, dall’affidamento alla sua esecuzione, nonché della gestione del ciclo vita dei beni disponibili e indisponibili. Costruire un atto organizzativo BIM significa dunque delineare un sistema di gestione di tutti i processi in ambiente BIM, nel rispetto delle risorse, della tecnologia e delle responsabilità della Stazione Appaltante.

Ecco cosa deve contenere:

  • La costruzione di un glossario di termini tecnici utili alla diffusione di un dizionario comune per la gestione del patrimonio in ambiente BIM (ad esempio i termini utili a definire i contenitori informativi, a identificare procedure e dimensioni BIM, ad identificare prodotti e standard Open BIM, ecc.);
  • Gli ambiti, i livelli di approfondimento e le modalità tramite cui la S.A. intende adottare il BIM nella gestione degli appalti pubblici.

Sarebbe poi importante definire l’utilizzo del BIM che la Stazione appaltante vuole fare negli appalti pubblici. Si potrebbe per esempio specificare che:

  • La Stazione Appaltante adotta la metodologia BIM nell’ambito degli appalti pubblici, secondo le modalità indicate dal Decreto BIM e dal Codice Appalti;
  • La metodologia BIM viene utilizzata nelle seguenti fasi dell’appalto:
    • Predisposizione del capitolato speciale d’appalto;
    • Redazione del progetto definitivo;
    • Redazione del progetto esecutivo;
    • Esecuzione dei lavori;
    • Collaudo finale.

Altro aspetto importante da affrontare nell’atto organizzativo sono i requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto: Specificare per esempio che:

  • Gli operatori economici che intendono partecipare alle gare d’appalto devono essere in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per l’utilizzo della metodologia BIM;
  • I documenti richiesti per la partecipazione alle gare d’appalto devono essere redatti in conformità alle norme tecniche indicate dal Decreto BIM.

E’ importante definire anche cosa la Stazione Appaltante mette a disposizione dei partecipanti alle gare d’appalto. In questo caso si potrebbe specificare che:

  • La Stazione Appaltante mette a disposizione degli operatori economici partecipanti alle gare d’appalto tutte le informazioni e i dati necessari per l’utilizzo della metodologia BIM;
  • La Stazione Appaltante si impegna a garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni contenute nei modelli BIM utilizzati nell’ambito degli appalti pubblici.

Infine l’atto organizzativo dovrà contenere una sezione che riporta le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme e delle disposizioni indicate.

Cos’è e cosa contiene un piano di formazione BIM per la Pubblica Amministrazione?

Un piano di formazione BIM per la Pubblica Amministrazione è un documento che definisce le attività di formazione necessarie per acquisire le competenze relative all’utilizzo del BIM (Building Information Modeling) all’interno dell’ente pubblico e delle sue attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare. Il piano di formazione BIM deve contenere una descrizione dettagliata degli obiettivi formativi, delle modalità di erogazione dei corsi e delle risorse necessarie per l’attuazione del piano stesso.

È fondamentale che il piano di formazione BIM delle risorse sia allineato alle procedure definite nell’Atto Organizzativo, coerente rispetto a quanto previsto nel piano di manutenzione e aggiornamento degli strumenti hardware e software e che sia esaustivo rispetto al numero di risorse disponibili presso la S.A.

In particolare, il piano di formazione BIM per la Pubblica Amministrazione deve contenere:

  • Obiettivi: una descrizione dettagliata degli obiettivi formativi, in termini di conoscenze e competenze che devono essere acquisite dai partecipanti al corso di formazione.
  • Contenuti: un elenco dei contenuti che verranno trattati durante i corsi di formazione, compresi gli strumenti software specifici che verranno utilizzati.
  • Modalità di erogazione: le modalità di erogazione dei corsi di formazione, che possono essere in presenza, online o in modalità blended, ovvero una combinazione di entrambe le modalità.
  • Durata: la durata prevista dei corsi di formazione, suddivisa in moduli e/o livelli di complessità.
  • Docenti e tutor: la descrizione delle figure professionali coinvolte nella formazione, ovvero docenti e tutor, con indicazione delle competenze specifiche richieste.
  • Materiale didattico: la descrizione dei materiali didattici necessari per lo svolgimento dei corsi, come ad esempio dispense, esercitazioni, manuali, video tutorial, etc.
  • Risorse: l’indicazione delle risorse necessarie per l’attuazione del piano di formazione, come ad esempio strumenti software specifici, aule attrezzate, attrezzature tecniche, etc.
  • Valutazione: le modalità di verifica dell’apprendimento.

Oltre che la stesura del Piano di formazione BIM, la Pubblica Amministrazione è naturalmente obbligata ad erogare i corsi ai suoi tecnici al fine di preparare le proprie risorse a gestire correttamente un processo BIM di appalto, a produrre la documentazione prevista dalla legge e a gestire un Ambiente di Condivisione Dati (ACDat).

Cos’è e cosa contiene il piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software?

Il piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software è un documento che identifica e descrive le attività necessarie per acquisire, utilizzare e mantenere gli strumenti hardware e software di un’organizzazione. Il piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

  • Descrizione degli strumenti: un elenco degli strumenti hardware e software attualmente utilizzati dall’organizzazione, con una descrizione dettagliata di ciascuno di essi, tra cui la loro funzione, il costo, la data di acquisizione e la data prevista per la sostituzione.
  • Processo di acquisizione: una descrizione del processo di acquisizione degli strumenti hardware e software, che dovrebbe includere le fasi di pianificazione, valutazione, selezione, acquisto, installazione e configurazione degli strumenti.
  • Processo di manutenzione: una descrizione del processo di manutenzione degli strumenti hardware e software.

Cos’è un Ambiente di Condivisione Dati BIM per la Pubblica Amministrazione che gestisce formati aperti openBIM?

Un ambiente di condivisione dati BIM che gestisce formati aperti openBIM è un sistema che permette la condivisione di informazioni in formato aperto e interoperabile tra diversi software e applicazioni, indipendentemente dal fornitore o dal formato utilizzato.

In questo tipo di ambiente, i dati sono scambiati attraverso formati aperti e standardizzati, come ad esempio IFC (Industry Foundation Classes), che permettono una migliore interoperabilità tra i diversi strumenti software utilizzati nella progettazione, costruzione e gestione di un edificio.

L’utilizzo di un ambiente di condivisione dati BIM openBIM consente di migliorare la collaborazione tra i diversi membri di un progetto, di ridurre gli errori di comunicazione e di aumentare l’efficienza nella gestione delle informazioni.

Inoltre, questo tipo di ambiente permette una maggiore trasparenza nella gestione delle informazioni, favorendo l’apertura e la condivisione delle stesse tra tutti i membri del team che segue il processo BIM.

L’utilizzo di un ACDat nel corso dei differenti livelli di approfondimento di un progetto, fino alla fase di esecuzione dell’opera stessa, garantisce la configurazione di un sistema di dati interoperabili basato su modelli federati, ossia un vero e proprio Gemello Virtuale o Digital Twin dell’opera reale. Il Digital Twin così creato costituisce la fonte informativa interoperabile a cui la S.A. ha sempre accesso per organizzare la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare. L’openBIM garantisce alla Pubblica Amministrazione di accedere sempre nel tempo ai dati di sua proprietà indipendentemente dai software utilizzati da progettisti o appaltatori.

Cosa sono i Capitolati Informativi BIM?

I Capitolati Informativi BIM (Building Information Modeling) sono documenti che definiscono le modalità di gestione e scambio delle informazioni relative ad un incarico da affidare nell’ambito di un progetto edilizio tramite l’utilizzo della metodologia BIM.

Il BIM è un approccio collaborativo per la progettazione, la costruzione e la gestione degli edifici e delle infrastrutture, basato sull’utilizzo di modelli digitali 3D che contengono tutte le informazioni necessarie al processo edilizio, come ad esempio le caratteristiche geometriche e funzionali della costruzione, i materiali utilizzati, i costi di esecuzione e manutenzione, e così via. I Capitolati Informativi BIM definiscono le regole di gestione dei dati e delle informazioni all’interno dei modelli, degli elaborati, delle librerie di oggetti e tutti i contenitori di informazioni da produrre nel corso dell’esecuzione di un incarico, così da assicurare la coerenza e la qualità dei dati, nonché la corretta comunicazione tra i vari attori del processo edilizio (progettisti, costruttori, subappaltatori, proprietari, etc.).

Inoltre, i Capitolati Informativi BIM possono includere anche le modalità di esecuzione delle verifiche di conformità del progetto rispetto alle norme e alle regolamentazioni vigenti.

In sintesi, i Capitolati Informativi BIM sono uno strumento fondamentale per la gestione delle informazioni all’interno di un progetto edilizio basato sulla metodologia BIM, e possono contribuire a migliorare la qualità del processo edilizio, a ridurre i costi e i tempi di costruzione e a garantire il raggiungimento degli obiettivi della Stazione Appaltante.

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