WEBINAR MERCOLEDI 22 LUGLIO 2020 ORE 09,30
PER APPROFONDIRE LE POTENZIALITA’ DI PRIMUS BIM 2 CON IL NUOVO US BIM PLATFORM ONE INTEGRATO E IL NUOVO PRIMUS PLATFORM CON IL MODULO DIREZIONE LAVORI
POSTI LIMITATI, PER ISCRIVERTI COMPILA IL FORM IN BASSO E RICEVERAI IL LINK PER SEGUIRE IL WEBINAR ON-LINE
LA REGISTRAZIONE DEL LIVE SARA’ DISPONIBILE SU RICHIESTA
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PROGRAMMA
09,30 inizio
09,40 PriMus BIM 2 e tutte le nuove possibilità operative
10.30 Primus PLATFORM come redigere correttamente a norma
DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49
“Art. 14 I documenti contabili”
- I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando
la cronologia di inserimento dei dati, sono:
- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun
giorno almeno:
1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono
le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione
dei lavori;…. 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;.. b) i libretti di misura …. c) il registro di contabilità ….d) lo stato di avanzamento lavori (SAL)”
Art. 15. “Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata”
- La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici
devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
US BIM PLATFORM ONE Gestione della documentazione su cloud a norma
Decreto Ministro MIT n. 560 del 1.12.2017 (BIM)
Art. 2) (Definizioni):
ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale; ad essi riconducibili;
Art.4) Interoperabilità:
utilizzazione di piattaforme interoperabili ricorrendo a formati aperti non proprietari.(…)Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti,sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
11,15: pausa
11,25: ripresa lavori